L'approccio olistico alla tutela della salute abbraccia anche la salute del lavoratore.
Secondo la definizione dell'OMS per salute si intende non la mera assenza dello stato di malattia o di infermità, bensì come stato di completo benessere fisico, mentale e sociale). Il concetto è stato successivamente sancito a livello internazionale (Convenzione ONU) e riportato all’art. 2, comma 1, lett. o) del d.lgs. 81/2008 (TU sulla Sicurezza).
Alla luce di questa premessa questo salotto vuole incrociare le competenze aziendalistiche con quelle giuslavoristiche per riflettere in maniera multidisciplinare sul tema del benessere organizzativo, della salute del lavoratore e degli ambienti lavorativi stressogeni.
L'occasione è utile anche per ribadire come la sezione lavoro della Corte di Cassazione sia recentemente tornata sul concetto di salute sui luoghi di lavoro specificando come un “ambiente lavorativo stressogeno” (la cui valutazione è rimessa caso per caso dal giudice in base alla natura delle condotte del datore di lavoro) sia di per sé configurabile come un fatto ingiusto che può far sorgere un diritto al risarcimento anche in assenza di una condotta mobbizzante.
Il ragionamento della Corte muove proprio dal presupposto per cui il diritto fondamentale del lavoratore trova fonte direttamente nella lettura dell'art. 2087 cod. civ. in chiave costituzionale, alla luce del precetto di cui all’art. 32 Cost.

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